mercoledì 6 febbraio 2013

Dopo la finanza, è la volta del diritto creativo

Un contributo di opinione al forum sulle energie urbane in tema di certezza del diritto edificatorio

Vorrei pregarvi di leggere attentamente il brano che segue:
"Appare necessario, in via preliminare, enucleare l'ambito tematico della relazione, anche al fine di chiarire la locuzione di diritto edificatorio, che, come meglio emergerà nel prosieguo, ha il pregio della sintesi, ma richiede in realtà delle specificazioni dal punto di vista contenutistico e definitorio. Il diritto edificatorio, in prima approssimazione, descrive la capacità edificatoria, espressa in termini di valore edificabile, ed evoca in sé la possibilità di circolazione, di commercio, di scambio, e, per estensione, di mercato".
Quello che avete letto è l'incipit della relazione tenuta da Stefano Fantini, magistrato del TAR, al corso di formazione dei magistrati amministrativi, avente per titolo "Profili pubblicistici dei diritti edificatori". Il corso si è tenuto a Roma, presso la Scuola Superiore del Ministero degli Interni, il 3 e 4 ottobre 2011.